(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 205)
                              Art. 205. 
                      Determinazione del prezzo 
 
  Il prezzo spettante al concessionario deve essere  stabilito  entro
un anno dalla  data  di  esecuzione  del  riscatto;  a  tal  fine  il
concessionario, nel termine di due mesi dalla notifica del  preavviso
di riscatto, deve presentare all'Amministrazione  lo  inventario  dei
beni di cui al precedente art. 204. 
  Detto    inventario     viene     controllato     ed     aggiornato
dall'Amministrazione,  d'intesa  con   il   concessionario,   tenendo
presenti le modificazioni intervenute fino  alla  data  di  presa  di
possesso e risultanti dal verbale di consegna. 
  Il prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti, in base  al
valore reale dei beni riferito alla  data  della  presa  di  possesso
dell'Amministrazione. 
  Qualora nel termine di un anno, di cui  al  primo  comma,  non  sia
stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire  ai  beni  oggetto
del riscatto, lo stesso sara'  stabilito  da  un  collegio  arbitrale
composto da tre membri, di  cui  uno  nominato  dall'Amministrazione,
fino dal concessionario ed il  terzo,  con  funzioni  di  presidente,
scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra  i  consiglieri  di
Stato. 
  Il collegio dovra' procedere all'accertamento di cui al  precedente
comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.