Art. 205. Determinazione del prezzo Il prezzo spettante al concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di esecuzione del riscatto; a tal fine il concessionario, nel termine di due mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, deve presentare all'Amministrazione lo inventario dei beni di cui al precedente art. 204. Detto inventario viene controllato ed aggiornato dall'Amministrazione, d'intesa con il concessionario, tenendo presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di possesso e risultanti dal verbale di consegna. Il prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti, in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa di possesso dell'Amministrazione. Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire ai beni oggetto del riscatto, lo stesso sara' stabilito da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Amministrazione, fino dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato. Il collegio dovra' procedere all'accertamento di cui al precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.