(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 206)
                              Art. 206. 
                 Diminuzione del prezzo di riscatto 
 
  Nel caso di impianti  eseguiti  col  concorso  dello  Stato,  delle
regioni, delle province o dei comuni, si tiene conto, al momento  del
riscatto, dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare. 
  La diminuzione del valore di riscatto, per effetto  dei  contributi
di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa fra  le  parti,
ed in caso di disaccordo, dal collegio di cui al precedente art. 205.