(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 207)
                              Art. 207. 
        Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto 
 
  Qualora l'Amministrazione riscatti la concessione  per  trasferirla
ad  un  altro  soggetto,  questi  e'  obbligato  a  rilevare  i  beni
riscattati ed a subentrare in tutti i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi   contratti   dal   concessionario   uscente,   relativamente
all'esercizio della concessione, fino alla data del riscatto, nonche'
a corrispondere all'Amministrazione il prezzo del riscatto e le somme
impiegate per determinarlo. 
  Ai fini di cui al precedente comma,  il  Ministero  del  tesoro  e'
autorizzato  a  provvedere  con  propri  decreti  alla  contemporanea
iscrizione negli stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa
dell'Amministrazione concedente di quanto dovuto alla Amministrazione
dal concessionario subentrante, e da essa al concessionario uscente. 
  Nei confronti del  concessionario  subentrante,  non  si  opera  la
diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art. 206.