(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 208)
                              Art. 208. 
               Obblighi del concessionario subentrante 
 
  Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti  di
lavoro  esistenti  alla  data  del  riscatto,  purche'  trattasi   di
personale in servizio alla data del  preavviso,  alle  condizioni  in
atto alla data stessa e risultanti da atto scritto. 
  Ai fini dell'applicazione del precedente comma,  il  concessionario
uscente deve  tempestivamente  inviare  all'Amministrazione  l'ultimo
inventario di  cui  alle  norme  del  codice  civile,  relative  alle
scritture contabili delle imprese commerciali  ed  all'art.  7  della
legge 5 gennaio 1956, n. 1. 
  Il concessionario uscente e' altresi'  obbligato  a  trasferire  al
concessionario  subentrante,  nell'importo  corrispondente  a  quello
effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi  alle
indennita' di anzianita', secondo le norme  vigenti,  ai  fini  delle
liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della  cessazione
del rapporto di lavoro.