Art. 208. Obblighi del concessionario subentrante Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto, purche' trattasi di personale in servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il concessionario uscente deve tempestivamente inviare all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Il concessionario uscente e' altresi' obbligato a trasferire al concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi alle indennita' di anzianita', secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.