Art. 209. Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause in caso della estinzione della concessione per scadenza del termine, l'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, subentra nella proprieta' degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi con i criteri di cui al precedente art. 205. Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti casi di estinzione e' in facolta' dell'Amministrazione di acquistare, in tutto o in parte, i beni di cui all'art. 204, risultanti da apposito inventario, fermi restando sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni. Il prezzo degli impianti che l'Amministrazione ritenesse di acquistare a norma del precedente comma, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205 ed in misura proporzionale alla parte dei materiali acquistati; degli altri impianti puo' essere ordinata la rimozione a spese del concessionario. L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilita' da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario, salvo quanto disposto dall'art. 2112 del codice civile.