(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 209)
                              Art. 209. 
 
  Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause  in  caso
della  estinzione  della  concessione  per  scadenza   del   termine,
l'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto
di concessione, subentra nella proprieta' degli impianti  costituenti
la concessione, pagando al concessionario un compenso  corrispondente
al valore degli impianti stessi, da determinarsi con i criteri di cui
al precedente art. 205. 
  Salvo quanto previsto  per  il  riscatto,  nei  rimanenti  casi  di
estinzione e' in  facolta'  dell'Amministrazione  di  acquistare,  in
tutto o in parte, i beni di cui all'art. 204, risultanti da  apposito
inventario, fermi restando sempre gli obblighi che derivino da  leggi
particolari, o che siano stati assunti con gli  atti  di  concessione
per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni. 
  Il  prezzo  degli  impianti  che  l'Amministrazione  ritenesse   di
acquistare a norma del precedente comma, viene determinato in base ai
criteri stabiliti nel precitato art. 205 ed in  misura  proporzionale
alla parte dei materiali acquistati; degli altri impianti puo' essere
ordinata la rimozione a spese del concessionario. 
  L'acquisto  totale  o   parziale   degli   impianti   non   importa
responsabilita' da parte dell'Amministrazione, sia  nei  riguardi  di
terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario,
salvo quanto disposto dall'art. 2112 del codice civile.