(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 21)
                              Art. 21. 
               Azione civile contro l'Amministrazione 
 
  Nel caso di procedimento  penale  concernente  una  operazione  che
abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta  e  delle
telecomunicazioni, se dopo la pronunzia della sentenza  penale  venga
esercitata l'azione civile  contro  l'Amministrazione,  l'azione  non
puo' essere proposta prima che siano trascorsi  sessanta  giorni  dal
passaggio in giudicato  della  sentenza  pronunziata  dal  magistrato
penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.