(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 211)
                              Art. 211. 
                          Obblighi fiscali 
 
  Le convenzioni che fissano  le  condizioni  per  l'esercizio  della
concessione, ed i relativi atti aggiuntivi, sono regolati in  materia
di bollo ed ipotecaria dalle norme vigenti,  e  sono  registrate  con
tassa fissa, a cura e spese del concessionario,  salvo  che  non  sia
diversamente stabilito da leggi speciali nei riguardi di  determinati
concessionari.