Art. 213. Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.