(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 213)
                              Art. 213. 
   Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato 
 
  Chiunque   intende   stabilire   ed    esercitare    impianti    di
telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma  del  precedente  art.
183, essere munito di concessione  rilasciata  dal  Ministro  per  le
poste e le telecomunicazioni, o dagli organi  designati  con  decreto
del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.