(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 214)
                              Art. 214. 
          Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato 
 
  Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i
punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico. 
  Fanno eccezione alla norma del precedente comma  i  collegamenti  a
sussidio di servizi pubblici,  elettrodotti,  oleodotti,  gasdotti  e
acquedotti, sempreche' sia stato accertato che i collegamenti diretti
della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente  le
esigenze relative. 
  Le concessioni ad  uso  privato  su  mezzo  radioelettrico  possono
essere  accordate  solo  quando  il  collegamento  non  puo'   essere
realizzato  con  altro  mezzo  trasmissivo   messo   a   disposizione
dall'Amministrazione   o   dai   concessionari    di    servizi    di
telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali  obblighi  di  legge
ovvero per i casi in cui l'Amministrazione  riconosca  l'opportunita'
della coesistenza dei  due  mezzi  per  ragioni  di  sicurezza  delle
persone o dei beni. 
  Le norme  di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334 del presente decreto.