(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 215)
                              Art. 215. 
                       Esonero dalla cauzione 
 
  Le regioni, le province, i  comuni,  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla
legge 12 febbraio 1968, n. 132,  sono  esonerati  dall'obbligo  della
costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 189 del presente
decreto. 
  Si puo' prescindere dal predetto obbligo per le concessioni di  cui
agli articoli 326, 330, 334, nonche' per le concessioni,  a  chiunque
rilasciate, di durata inferiore a 90 giorni.