(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 217)
                              Art. 217. 
             Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni 
 
  Il titolare di concessione ad uso privato puo' utilizzare  i  mezzi
di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto
per trasmissioni riguardanti attivita'  di  pertinenza  propria,  con
divieto di effettuare traffico per conto terzi. 
  Nei casi  di  calamita'  naturali  od  in  analoghe  situazioni  di
pubblica emergenza, a seguito delle  quali  risultino  interrotte  le
normali comunicazioni telegrafiche o  telefoniche,  l'Amministrazione
puo' affidare, per la  durata  dell'emergenza,  ai  concessionari  di
telecomunicazioni ad uso  privato,  lo  svolgimento  di  traffico  di
servizio  dell'Amministrazione  stessa,  o  comunque  inerente   alle
operazioni di soccorso ed alle  comunicazioni  sullo  stato  e  sulla
ricerca di persone e di cose. 
  Le norme particolari per lo svolgimento  dei  servizi,  di  cui  al
comma precedente, saranno emanate con decreto  del  Ministro  per  le
poste   e   le   telecomunicazioni,   sentito   il    consiglio    di
amministrazione.