(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 218)
                              Art. 218. 
                      Violazione degli obblighi 
 
  Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu'  grave,
chiunque stabilisce od esercita  impianti  di  telecomunicazioni  per
finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate  negli  atti  di
concessione, e' punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. 
  I contravventori che per effetto della infrazione commessa, si sono
sottratti  al  pagamento  di  un  maggior  canone,  sono   tenuti   a
corrispondere una somma pari al doppio del  corrispettivo  a  cui  si
sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. 
  Per  ogni  altra  violazione  di  obblighi  della  concessione,  la
Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella  misura
prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. 
  E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'  dell'Amministrazione  di
disporre  la  sospensione  in  via  cautelare  e  di  pronunciare  la
decadenza della concessione.