(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 219)
                              Art. 219. 
     Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque rompe o guasta entro o fuori delle acque  territoriali  un
cavo   od   altro   ordigno   di   un   impianto    sottomarino    di
telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca  il  territorio,  una
colonia o un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti  della
convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla  medesima,  ed  in  tal
modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte,  le  comunicazioni
telegrafiche o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a  tre
anni e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000. 
  La disposizione del precedente comma si applica anche nel  caso  di
danneggiamento  di  cavo   telegrafico   o   telefonico   sottomarino
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.