(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 220)
                              Art. 220. 
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni  di  cavo  sottomarino  -
                              Sanzioni 
 
  Chiunque trova in mare, o  dal  mare  rigettati  in  localita'  del
demanio marittimo spezzoni  di  cavi  sottomarini  od  altri  ordigni
appartenenti a impianti sottomarini di telecomunicazioni  e'  tenuto,
entro  ventiquattro  ore  dall'arrivo  della  nave  in  porto  o  dal
ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina. 
  Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da L. 10.000 a
L. 100.000.