(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 221)
                              Art. 221. 
Strumenti   atti    a    danneggiare    impianti    sottomarini    di
                    telecomunicazioni - Sanzioni 
 
  Chiunque  imbarca  strumenti  atti  esclusivamente  a  spezzare   o
distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni e'  punito  con
l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000. 
  E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti  anche
a spezzare o distruggere impianti  sottomarini  di  telecomunicazioni
salvo che non sia autorizzato a  svolgere  attivita'  che  richiedano
l'impiego di tali strumenti. 
  Colui che, svolgendo le attivita' indicate  nel  comma  precedente,
rompe o guasta  volontariamente  un  cavo  od  altro  ordigno  di  un
impianto  sottomarino  di  telecomunicazioni  e'  punito   ai   sensi
dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.