(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 222)
                              Art. 222. 
Interruzione di cavi sottomarini  per  comunicazioni  telegrafiche  o
                       telefoniche - Sanzioni 
 
  E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la  multa  da  L.
40.000 a L. 400.000: 
    1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di
telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere
od impedire, in tutto o in parte,  le  comunicazioni  telegrafiche  o
telefoniche; 
    2) il comandante di una nave, il quale nel far porre  o  riparare
un cavo  sottomarino,  per  inosservanza  delle  regole  sui  segnali
stabiliti per impedire gli  abbordi  in  mare,  ha  dato  causa  alla
rottura  od  al  deterioramento  di  un   impianto   sottomarino   di
telecomunicazioni da parte di altra nave. 
  La disposizione del precedente comma si applica anche nel  caso  di
rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. 
  Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata, se l'autore della
rottura o del danneggiamento non ne da' notizia  alle  autorita'  del
primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine
di ventiquattro ore dal suo arrivo.