Art. 222. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000: 1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne da' notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.