(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 223)
                              Art. 223. 
            Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini 
                          Casi particolari 
 
  Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si applicano a  coloro
che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati  costretti
ad interrompere un impianto sottomarino  di  telecomunicazioni  od  a
causare ad esso guasti per  proteggere  la  propria  vita  o  per  la
sicurezza della propria nave. 
  Le persone indicate nel comma precedente sono punite con  l'ammenda
da L. 40.000 a L. 400.000 se non danno notizia della  rottura  o  del
danneggiamento all'autorita' del primo porto,  ove  approda  la  nave
sulla quale sono  imbarcate,  entro  le  ventiquattro  ore  dal  loro
arrivo.