Art. 223. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini Casi particolari Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave. Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.