(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 225)
                              Art. 225. 
                Ancoraggio delle navi - Reti da pesca 
    Innosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni 
 
  E' punito con l'arresto fino a sei  mesi  e  con  l'ammenda  da  L.
40.000 a L. 400.000: 
    1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora  a  distanza
minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino  di  cui
egli puo' conoscere la posizione per mezzo  di  segnali  o  in  altro
modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di
un cavo sottomarino; 
    2) il padrone di una barca da pesca il quale non  tiene  le  reti
alla distanza di almeno un miglio  nautico  dalla  nave  che  pone  o
ripara un cavo sottomarino. 
  Tuttavia i padroni delle barche da pesca che  scorgono  o  sono  in
grado di scorgere la nave posacavi od  altro  mezzo  navale  all'uopo
utilizzato, portante i prescritti  segnali,  hanno,  per  conformarsi
all'avvertimento, il termine necessario per  finire  l'operazione  in
corso, ma questo termine non puo' eccedere le quattro ore; 
    3) il padrone di una barca da pesca il quale  non  tiene  le  sue
reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla  linea
dei  segnali  destinati  ad  indicare  la  posizione   di   un   cavo
sottomarino.