(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 226)
                              Art. 226. 
                       Competenza territoriale 
 
  Se i reati di cui al presente Capo sono commessi  in  alto  mare  o
all'estero, la competenza  e'  determinata  secondo  le  disposizioni
dell'art. 1240 del codice della navigazione. 
  Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di  una
nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato,  la
competenza territoriale e' determinata secondo le norme del codice di
procedura penale.