(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 227)
                              Art. 227. 
                     Reati commessi in alto mare 
 
  Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate  a  questo
fine da uno degli Stati contraenti della  convenzione  del  14  marzo
1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano  ragionevoli  motivi  per
supporre che da persone imbarcate  sopra  una  nave  commerciale  sia
stato commesso in alto mare alcuno dei reati  previsti  dalla  stessa
convenzione, possono esigere dal comandante o padrone  di  tale  nave
l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la  nazionalita'  di
essa. Di tale esibizione si  deve  subito  prendere  nota  sui  detti
documenti. 
  Gli ufficiali  indicati  nel  comma  precedente  possono  compilare
processi verbali per accertare la sussistenza del  reato.  I  verbali
sono compilati secondo le forme e nella lingua  del  Paese  al  quale
appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati  ed  i  testimoni
possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono
utili, apponendovi la propria firma. 
  I verbali compilati da ufficiali comandanti navi  straniere,  fanno
fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di
avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.