Art. 229. Pubblico ufficiale Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.