(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 229)
                              Art. 229. 
                         Pubblico ufficiale 
 
  Gli ufficiali che,  ai  sensi  dell'art.  227,  hanno  facolta'  di
chiedere l'esibizione dei documenti  ivi  indicati,  e  di  compilare
processi verbali per l'accertamento dei reati previsti  dal  presente
Capo, sono considerati, nell'esercizio  di  tale  facolta',  pubblici
ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.