(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 23)
Art. 23.
Danneggiamento
Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti
ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice
penale.