(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 23)
                              Art. 23. 
                           Danneggiamento 
 
  Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno  ai
servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli  oggetti
ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3,  del  codice
penale.