Art. 230. Sanzioni civili Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale. Per le indennita' previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.