(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 230)
                              Art. 230. 
                           Sanzioni civili 
 
  Per i danni cagionati dai  reati  previsti  dal  presente  Capo  si
applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice
penale. 
  Per le indennita' previste nella  prima  parte  dell'art.  7  della
convenzione  internazionale  del  14  marzo  1884,  si   osserva   la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.