(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 231)
                              Art. 231. 
                 Pubblica utilita' - Espropriazione 
 
  Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie  occorrenti
per la funzionalita' di detti impianti, sempreche'  siano  esercitati
dallo Stato o dai  concessionari,  per  i  servizi  concessi  ad  uso
pubblico, hanno carattere di pubblica utilita'. 
  Con decreto del Ministro per le poste e le  telecomunicazioni  puo'
essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilita'  delle
opere. 
  Gli impianti di telecomunicazioni e  le  opere  accessorie  di  uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita'
con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,  ove
concorrano motivi di pubblico interesse. 
  Per l'acquisizione patrimoniale dei beni  immobili  necessari  alla
realizzazione degli impianti e delle opere, di cui  al  primo  comma,
puo' esperirsi la procedura di  esproprio  prevista  dalla  legge  25
giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte. 
  Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati  falliti,
o  non  sia  stato  possibile  effettuare,  i  tentativi  di  bonario
componimento con i  proprietari  dei  fondi  sul  prezzo  di  vendita
offerto,  da  valutarsi  da  parte  degli  uffici  tecnici   erariali
competenti. 
  Per le  aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni   e   per   i   concessionari   di    servizi    di
telecomunicazioni ad  uso  pubblico,  l'indennita'  di  esproprio  e'
determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.