Art. 231. Pubblica utilita' - Espropriazione Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti, sempreche' siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilita'. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilita' delle opere. Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennita' di esproprio e' determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.