(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 232)
                              Art. 232. 
                         Limitazioni legali 
 
  Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art.  231,
primo comma, i fili o cavi  senza  appoggio  possono  passare,  anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle  proprieta'
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano
finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 
  Il proprietario o il condominio non puo'  opporsi  all'appoggio  di
antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio  di  condutture,  fili  o
qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua  proprieta'  occorrente
per  soddisfare  le  richieste  di  utenza  degli  inquilini  o   dei
condomini. 
  I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono  essere  collocati
in guisa da non impedire il libero uso  della  cosa  secondo  la  sua
destinazione. 
  Il proprietario e' tenuto a sopportare il  passaggio  nell'immobile
di sua  proprieta'  del  personale  dell'esercente  il  servizio  che
dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,  riparazione
e manutenzione degli impianti di cui sopra. 
  Nei casi previsti dal presente  articolo  al  proprietario  non  e'
dovuta alcuna indennita'.