(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 233)
                              Art. 233. 
                              Servitu' 
 
  Fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  precedente,  le  servitu'
occorrenti al passaggio con  appoggio  dei  fili,  cavi  ed  impianti
connessi alle opere considerate dal precedente art. 231,  sul  suolo,
nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del
consenso del proprietario ed anche se costituite su  beni  demaniali,
con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno
1865, n. 2359. 
  Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorita' competente  ed  e'  subordinato  all'osservanza  delle
norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.