(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 234)
                              Art. 234. 
        Procedura di imposizione della servitu' - Indennita' 
 
  La domanda, corredata del  progetto  degli  impianti  e  del  piano
descrittivo dei luoghi, e' diretta al prefetto. 
  Il prefetto invia gli atti al genio civile che,  sentite  le  parti
esprime il suo  parere  in  merito  e  stabilisce  la  indennita'  da
pagarsi, quando sia dovuta, al  proprietario  in  base  all'effettiva
diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone  ed
al contenuto della servitu'. 
  Il  prefetto  emana  il  decreto  di  imposizione  della  servitu',
determinando le modalita' di esercizio  dopo  essersi  accertato  del
pagamento o del deposito della indennita'.