Art. 234. Procedura di imposizione della servitu' - Indennita' La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta al prefetto. Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennita'.