(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 236)
                              Art. 236. 
      Indennita' richiesta dopo la costituzione della servitu' 
 
  Qualora l'indennita' per servitu' sia  richiesta  dal  proprietario
successivamente alla costituzione della  servitu'  stessa,  nulla  e'
dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore ala richiesta.