(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 237)
                              Art. 237. 
                        Innovazioni sul fondo 
 
  La servitu' deve essere costituita in  modo  da  riuscire  la  piu'
conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al  fondo  servente,
avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. 
  Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo  qualunque
innovazione, ancorche'  essa  importi  la  rimozione  od  il  diverso
collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve
alcuna indennita', salvo che  sia  diversamente  stabilito  nell'atto
convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitu' e
salva, in ogni caso,  l'applicazione  dell'art.  45  della  legge  25
giugno 1865, n. 2359. 
  Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della
viabilita' degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle  strade
ed autostrade di proprieta'  dell'azienda  nazionale  autonoma  della
strada, e l'utilizzazione dei circuiti di  telecomunicazioni  statali
per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da
apposite   convenzioni   da   stipularsi   fra   le   amministrazioni
interessate. 
  Il proprietario che ha ricevuto  una  indennita'  per  la  servitu'
impostagli, nel momento in  cui  ottiene  di  essere  liberato  dalla
medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto  l'equo
compenso per l'onere gia' subito. 
  Da tale obbligo e' esente lo Stato per i beni di sua proprieta'.