Art. 237. Innovazioni sul fondo La servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitu' e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilita' degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprieta' dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. Da tale obbligo e' esente lo Stato per i beni di sua proprieta'.