(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 238)
                              Art. 238. 
                   Divieto di imporre altri oneri 
 
  Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed  i  comuni
non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei  servizi  di
telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti  per  legge,
salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.