(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 239)
                              Art. 239. 
Occupazione di sedi autostradali  da  gestire  in  concessione  e  di
                    proprieta' dei concessionari 
 
  Per  la  realizzazione   e   la   manutenzione   di   impianti   di
telecomunicazioni ad uso pubblico,  puo'  essere  occupata  una  sede
idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione  e
di  proprieta'  del  concessionario,  all'interno   delle   reti   di
recinzione. 
  Per la imposizione  della  servitu'  avente  come  contenuto  detta
occupazione, non occorre il decreto che ne  dichiari  la  urgenza  ed
indifferibilita' previsto al secondo comma dell'articolo 231. 
  La servitu' e' imposta con decreto del Ministro per le poste  e  le
telecomunicazioni,  sentito  il  Ministro  per  i  lavori   pubblici,
presidente dell'ANAS. 
  Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio
tecnico erariale  competente  un  piano  di  massima  dei  lavori  da
eseguire. 
  L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere
in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi  al  proprietario  in
base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad
esso si impone ed al contenuto della servitu'. 
  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  emana  il  decreto
d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio,
dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. 
  Il decreto del Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
viene notificato alle parti interessate. 
  L'inizio del procedimento per  l'imposizione  della  servitu'  deve
essere  preceduto  da  un  tentativo  di  bonario  componimento   tra
l'esercente  del  pubblico  servizio  di  telecomunicazioni   ed   il
proprietario  dell'autostrada,   previo,   in   ogni   caso,   parere
dell'ufficio  tecnico  erariale   competente   sull'ammontare   della
indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. 
  Qualora  il  concessionario  proprietario  dell'autostrada  dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti  della  sede
autostradale per esigenze  di  viabilita',  e  l'esecuzione  di  tali
lavori venisse ad interessare i cavi  di  telecomunicazioni,  ne  da'
tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi,  avendo  cura
di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. 
  In tali modifiche e spostamenti  sono  compresi  anche  quelli  per
causa di  forza  maggiore  (frane,  bonifiche,  drenaggi,  ecc.).  Il
proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e
cura alla modifica dei propri impianti ed al loro  spostamento  sulla
nuova sede che  il  proprietario  concessionario  dell'autostrada  e'
tenuto a mettere a disposizione. 
  Per quanto non espressamente stabilito nel  presente  articolo,  si
applicano   le   altre   norme   sulla   servitu'   in   materia   di
telecomunicazioni.