Art. 239. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. Per la imposizione della servitu' avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari la urgenza ed indifferibilita' previsto al secondo comma dell'articolo 231. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.). Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitu' in materia di telecomunicazioni.