(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 24)
                              Art. 24. 
               Sequestro, pignoramento ed opposizione 
 
  Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  ad  eccezione  delle  corrispondenze   non
epistolari e dei  pacchi,  non  sono  soggetti  a  sequestro,  ne'  a
pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 
  Nei casi di  sequestro  e  di  opposizione,  ammessi  dal  presente
decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che
alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria. 
  Per i falliti si applicano le  disposizioni  sulla  disciplina  del
fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  I precedenti commi, in quanto compatibili, si  applicano  anche  ai
telegrammi, messaggi e simili.