(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 240)
                              Art. 240. 
              Turbative ai servizi di telecomunicazioni 
 
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del  presente  decreto,
e'  vietato   arrecare   disturbi   o   causare   interferenze   alle
telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. 
  Nei confronti dei  trasgressori  provvedono  direttamente,  in  via
amministrativa,   i   direttori   dei   circoli   delle   costruzioni
telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della
Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.