(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 241)
                              Art. 241. 
         Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica 
 
  Nessuna conduttura di energia  elettrica,  anche  se  subacquea,  a
qualunque uso destinata puo' essere costruita, modificata o  spostata
senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente  ottenuto  il
nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme che regolano  la
materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 
  Il predetto nulla-osta e'  rilasciato  dal  direttore  del  circolo
delle  costruzioni  telegrafiche  e   telefoniche,   competente   per
territorio, per le linee elettriche: 
    a) di classe zero,  di  I  classe  e  di  II  classe  secondo  le
definizioni di classe  adottate  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
    b)  qualunque  ne  sia  la  classe,  quando  esse   non   abbiano
interferenze con linee di telecomunicazioni; 
    c) qualunque ne sia la  classe,  nei  casi  di  urgenza  previsti
dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto  11  dicembre
1933, n. 1775. 
  In  questo  ultimo  caso  per  i  tratti  di  linee   che   abbiano
interferenze con impianti di telecomunicazioni, i  competenti  organi
dell'amministrazione ne  subordinano  il  consenso  a  condizioni  da
precisare  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  dei
progetti. 
  Per l'esecuzione, invece,  di  qualsiasi  lavoro  sulle  condutture
subacquee  di  energia  elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,   e'
necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione che  si
riserva di esercitare la vigilanza e gli  opportuni  controlli  sulla
esecuzione dei  lavori  stessi.  Le  relative  spese  sono  a  carico
dell'esercente delle condutture. 
  Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso  destinata,
puo' essere costruita, modificata o spostata senza che  sul  relativo
progetto   sia   stato   preventivamente   ottenuto   il    nullaosta
dell'Amministrazione. 
  Le determinazioni su quanto previsto nei  precedenti  commi  terzo,
quarto e quinto possono essere  delegate  ad  organi  periferici  con
decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.