(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 242)
                              Art. 242. 
                            Interferenze 
 
  Il  nulla-osta  e'  rilasciato  dal  direttore  del  circolo  delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche,  competente  per  territorio,
per  le  tubazioni   metalliche   sotterrate   che   non   presentano
interferenze con impianti di telecomunicazioni. 
  Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e  cavi
di energia elettrica sotterrati  devono  essere  osservate  le  norme
generali per  gli  impianti  elettrici  del  comitato  elettrotecnico
italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. 
  Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono  essere
osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati
e tubazioni metalliche sotterrate. 
  In  caso  di  inosservanza,  indipendentemente  dalla   sospensione
dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato
eventualmente piu' grave, il trasgressore e' punito con l'ammenda  da
L. 4000 a L. 200.000.