Art. 242. Interferenze Il nulla-osta e' rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di telecomunicazioni. Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente piu' grave, il trasgressore e' punito con l'ammenda da L. 4000 a L. 200.000.