Art. 244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.