(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 244)
                              Art. 244. 
        Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale 
 
  Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi  speciali,  nonche'  le
tariffe   dei   servizi   speciali,   relative   ai   telegrammi    e
radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e  modificate  dal  Ministro
per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.