(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 245)
                              Art. 245. 
       Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico 
 
  Gli uffici locali e  le  agenzie,  istituiti  per  i  soli  servizi
postali,  possono  essere  abilitati,  sulla  base  delle   direttive
generali  impartite  dal  competente  organo  centrale,  al  servizio
telegrafico,  con  determinazione   del   direttore   compartimentale
competente per territorio o dell'organo  designato  con  decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione. 
  E' necessario il parere del circolo delle costruzioni  telegrafiche
e telefoniche, competente per territorio. 
  Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.