(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 246)
                              Art. 246. 
    Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza 
 
  L'apertura e la soppressione di  uffici  telegrafici  permanenti  o
temporanei, sia in sede fissa che in sede  mobile,  e'  disposta  dal
direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e  delle
telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato. 
  Le  spese  relative  sono  a  carico  dell'Amministrazione  qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse. 
  Rientra nella competenza del direttore  provinciale  l'apertura  di
uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di  enti  o
privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.