(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 248)
                              Art. 248. 
 Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto 
 
  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   puo'
posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di
pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel  numero  e
con le modalita' stabilite con apposita convenzione. 
  Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi
fini i circuiti disponibili  nei  cavi  di  proprieta'  degli  stessi
esercenti. 
  Gli esercenti  di  linee  di  pubblico  trasporto  sono  tenuti,  a
richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
a svolgere nei  propri  uffici,  muniti  di  telegrafo,  il  servizio
telegrafico per il pubblico, con le modalita'  indicate  da  apposita
convenzione.