(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 25)
                              Art. 25. 
Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio 
 
  Chiunque distrugga, disperda, deteriori o  renda,  in  tutto  o  in
parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e
delle telecomunicazioni e' punito ai sensi dell'art. 635,  n.  3  del
codice penale. 
  Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,  deturpi  o
imbratti oggetti e congegni destinati al  servizio  postale  e  delle
telecomunicazioni, e'  punito  ai  sensi  dell'art.  639  del  codice
penale, ma si procede d'ufficio.