Art. 255. Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.