(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 255)
                              Art. 255. 
               Tasse terminali e di transito italiane 
                 per le comunicazioni internazionali 
 
  Le  tasse  generali  italiane  terminali  e  di  transito  per   le
comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma  del  precedente
art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
di  concerto  con  quello  del  tesoro,  in  base  alle   convenzioni
internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.