(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 257)
                              Art. 257. 
          Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni 
 
  Il  traffico  scambiato  dall'utente  del   servizio   telex   deve
riguardare esclusivamente l'attivita' di sua pertinenza ed e'  quindi
vietato qualsiasi traffico per conto di terzi. 
  L'impianto non puo' essere messo a disposizione di terzi. 
  In  caso  di  infrazione  accertata  e   regolarmente   contestata,
l'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   potra'
applicare una  penale  in  misura  non  superiore  all'importo  della
cauzione. In caso di recidiva sara' applicata una  penale  in  misura
pari all'importo della cauzione  e  l'Amministrazione  stessa  potra'
anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto  di  utenza,
salva la eventuale applicazione delle sanzioni  previste  dal  primo,
secondo ed ultimo comma dell'art. 218  del  presente  decreto,  senza
essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta. 
  Per ogni altra violazione  degli  obblighi  da  parte  dell'utente,
l'Amministrazione puo' imporre  il  pagamento  di  una  penale  nella
misura prevista dal regolamento.