Art. 257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attivita' di sua pertinenza ed e' quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi. L'impianto non puo' essere messo a disposizione di terzi. In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potra' applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sara' applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potra' anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta. Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento.