(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 259)
                              Art. 259. 
                 Istituzione di posti pubblici telex 
 
  I  posti  pubblici  telex  sono  istituiti  con  provvedimento  del
direttore compartimentale competente per territorio  o  dello  organo
designato  con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. 
  E' necessario il parere del circolo delle costruzioni  telegrafiche
e telefoniche, competente per territorio.