(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 26)
                              Art. 26. 
Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai  servizi
                  postali e delle telecomunicazioni 
 
  Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i  veicoli,
gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in  genere  gli  oggetti
comunque  destinati  od  adibiti   ai   servizi   postali   e   delle
telecomunicazioni, gestiti  direttamente  dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici. 
  La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi
postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste  e  delle
telecomunicazioni.