Art. 261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa Organo competente a rilasciarla Chiunque intende connettere apparecchiature in suo possesso a circuiti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico, deve essere munito, per ciascuna sede operativa cui sono attestati i collegamenti, di atto di concessione ad uso privato. Detta concessione e' rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.