(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 261)
                              Art. 261. 
       Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa 
                   Organo competente a rilasciarla 
 
  Chiunque intende  connettere  apparecchiature  in  suo  possesso  a
circuiti  diretti  della  rete  pubblica  per  trasmissioni  di  tipo
telegrafico, deve essere munito, per ciascuna sede operativa cui sono
attestati i collegamenti, di atto di concessione ad uso privato. 
  Detta concessione e' rilasciata dal Ministro  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni o dagli organi designati con decreto  del  Ministro
stesso, sentito il consiglio di amministrazione.