(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 263)
                              Art. 263. 
                               Canoni 
 
  Gli utenti, di cui al precedente art. 261, debbono corrispondere un
canone  annuo  di  concessione  per  ogni  collegamento  attestato  a
ciascuna sede operativa cui si riferisce la concessione stessa, oltre
ad  un  canone  annuo  per  l'uso  dei  collegamenti  messi  a   loro
disposizione. 
  Salvo  quanto  espressamente  stabilito  dal  presente  decreto,  i
criteri per la determinazione e l'applicazione di tali  canoni  e  la
loro misura sono determinati con decreto del Ministro per le poste  e
le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. 
  E' necessario il concerto con il  Ministro  per  il  tesoro  per  i
canoni dovuti per l'uso di collegamenti. 
  Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che  intendono
effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete  telefonica  a
commutazione,  puo'  essere  stabilito  l'obbligo  di   corrispondere
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  un  canone
annuo nella misura e con le modalita' previste al secondo comma.