Art. 264. Deposito cauzionale Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti. Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni puo' essere accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso. Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.