(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 264)
                              Art. 264. 
                         Deposito cauzionale 
 
  Gli utenti di cui al precedente art.  261  devono  costituire,  per
ogni sede operativa cui si  riferisce  la  concessione,  un  deposito
cauzionale a garanzia degli obblighi assunti. 
  Per utilizzazioni di durata  inferiore  a  90  giorni  puo'  essere
accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso. 
  Sono in ogni caso esonerati dal predetto  obbligo  le  regioni,  le
province,  i  comuni,  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza   e
beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di  cui  alla  legge  12
febbraio 1968, n. 132.