(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 265)
                              Art. 265. 
          Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi 
                              Sanzioni 
 
  Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi  a  disposizione
degli utenti  per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,  puo'  essere
scambiato soltanto traffico di pertinenza degli  utenti  stessi,  con
assoluto divieto di svolgere traffico per conto di terzi. 
  In caso di inosservanza  si  applicano  le  sanzioni  previste  dal
primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218. 
  Per ogni altra violazione degli  obblighi,  l'Amministrazione  puo'
imporre  il  pagamento  di  una  penale  nella  misura  prevista  dal
regolamento,  salva  in   ogni   caso   la   facolta'   di   disporre
l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti, senza essere tenuta
a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.