Art. 267. Esonero dal canone di concessione I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente articolo 263.