(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 267)
                              Art. 267. 
                  Esonero dal canone di concessione 
 
  I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche'  le  regioni,
le province, i comuni,  le  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di  cui  alla  legge  12
febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone
di concessione di cui al precedente articolo 263.