(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 268)
                              Art. 268. 
       Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti 
                       Canoni di reciprocita' 
 
  I canoni per l'uso dei collegamenti diretti realizzati su  circuiti
interurbani  di  tipo  telegrafico  dell'Amministrazione  e  relativi
raccordi urbani possono essere ridotti fino ad un massimo del 50% per
i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa,  nonche'  per
gli enti ed  organizzazioni  che  hanno  diritto  ad  un  trattamento
analogo a quello delle forze  armate  italiane  in  base  ad  accordi
internazionali. 
  Tali riduzioni sono subordinate alla condizione  che  i  Ministeri,
enti ed organizzazioni interessati accordino, per le prestazioni rese
all'Amministrazione, agevolazioni sui corrispettivi e canoni ad  essi
dovuti e  sempreche',  trattandosi  di  prestazioni  identiche,  tali
agevolazioni  consistano  nell'applicazione  di  aliquote  base   non
superiori e riduzioni della stessa entita'. 
  Ai giornali quotidiani, alle agenzie di  stampa  ed  alle  societa'
concessionarie di servizi  telegrafici  di  stampa  e'  accordata  la
riduzione  del  75%  sui  canoni  stabiliti  per  l'uso  di  circuiti
telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani. 
  Nei confronti degli stessi organi di cui  al  precedente  comma  si
applica, per quanto concerne l'uso di circuiti telefonici interurbani
utilizzati  per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,   il   disposto
dell'art. 307 del presente decreto. 
  Nei confronti dell'Azienda di Stato  per  i  servizi  telefonici  e
delle  societa'  concessionarie  dei  servizi  telegrafici  e   delle
societa' concessionarie  dei  servizi  telefonici,  i  canoni  stessi
vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto  conto,  in  via  di
reciprocita', dell'entita' e del costo delle  prestazioni  rese  alla
Amministrazione. Tali convenzioni  sono  approvate  per  le  societa'
concessionarie dallo  stesso  organo  competente  al  rilascio  delle
concessioni e per l'Azienda di Stato per  i  servizi  telefonici  dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.